Considerato che ogni animale ha dei diritti;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno
portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e
contro gli animali;
Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto
all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della
coesistenza delle specie nel mondo;
Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne
minacciano;
Considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al
rispetto degli uomini tra loro;
Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare,
comprendere, rispettare e amare gli animali.
Art. 1 - Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli
stessi diritti all'esistenza.
Art. 2 - a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) L'uomo, in quanto specie
animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di
sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue
conoscenze al servizio degli animali; c) Ogni animale ha diritto alla
considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Art. 3 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti
crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere
istantanea, senza dolore, né angoscia
Art. 4 - a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a
vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il
diritto di riprodursi; b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini
educativi, è contraria a questo diritto.
Art. 5 - a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e
nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b)
Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini
mercantili è contraria a questo diritto.
Art. 6 - a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una
durata della vita conforme alla sua naturale longevità; b) L'abbandono di un
animale è un atto crudele e degradante.
Art. 7 - Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di
durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Art. 8 - a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o
psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di
sperimentazione; b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e
sviluppate.
Art. 9 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere
nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà
e dolore.
Art. 10 - a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo;
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell'animale.
Art. 11 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità
è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Art. 12 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali
selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) L'inquinamento e
la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Art. 13 - a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) Le scene
di violenza di cui gli animali sono vittime, devono essere proibite al cinema e
alla televisione a meno che non abbiano come fine, di mostrare un attentato ai
diritti dell'animale.
Art. 14 - a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali
devono essere rappresentate a livello governativo; b) I diritti dell'animale
devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.